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v giulia notte

VERBANIA – 17.01.2017 – Il ricorso non era urgente

e va respinto; se il privato vuole avere ragione intenti un’altra causa. È questa la decisione, che parzialmente rivede la sentenza monocratica di ottobre, che il collegio dei giudici civili del tribunale di Verbania ha espresso nel reclamo proposto da un residente di Pallanza. La vicenda è quella di Villa Giulia e dei rumori molesti – a detta del ricorrente – che nelle sere d’estate provengono dal parco quando, anche dopo una cert’ora, musica da ballo e karaoke invadono la quiete pallanzese. Dopo aver segnalato all’Arpa l’eccessivo rumore e aver ottenuto, sulla base della relazione dei tecnici, che il gestore di Villa Giulia fosse sanzionato l’uomo, non potendo più ricorrere al Tar perché trascorsi i 60 giorni canonici, s’era rivolto al tribunale civile per ottenere un giudizio d’urgenza. Chiedeva che cessassero le serate musicali concesse dal Comune con una deroga al numero stabilito con una legge regionale e un regolamento comunale.

Nel primo giudizio, esaminato a ottobre, un giudice aveva respinto il ricorso motivandolo, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, con il fatto che vi fosse prova di un solo superamento. Il privato ha quindi chiesto che a esprimersi fosse il collegio di magistrati, che a dicembre ha ascoltato le parti e nei giorni scorsi ha sciolto la riserva, respingendo il ricorso perché non urgente. La differenza tra le due sentenze è sostanziale nelle motivazioni: se nella prima si sanciva che non vi erano stati sufficienti rumori molesti, nella seconda il diniego riguarda le modalità del procedimento. Che, se il privato volesse, potrebbe riproporre con una nuova causa, ormai inutile dato che la materia del contendere – d’inverno a Villa Giulia non si suona, né si balla, e non vi sono deroghe del Comune – è cessata.  

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