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prov vb sede
VERBANIA – 09.07.2016 – Il caso aveva fatto clamore

e sollevato questioni giuridiche e di privacy che ora hanno avuto un punto d’arrivo. Nei giorni scorsi la Cassazione ha confermato il licenziamento che la Provincia, nel 2011, aveva disposto come sanzione disciplinare a un suo dipendente che, fuori dall’orario di lavoro, si promuoveva come escort offrendo le proprie prestazioni sessuali. Invocando gli atteggiamenti discriminatori verso i propri orientamenti sessuali e la violazione della privacy il dipendente aveva avviato cause e ricorsi. La causa di lavoro contro il licenziamento s’è conclusa in questi giorni a Roma, con la conferma delle due sentenze del tribunale di Verbania e della Corte d’Appello di Torino che avevano dato ragione alla Provincia. La stessa Corte, comunque, sui ricorsi del Garante della privacy aveva ribadito il valore dei dati cosiddetti supersensibili (come le condizioni di salute e l’orientamento sessuale) che non possono essere conosciuti e utilizzati dal datore di lavoro. Nel caso di specie, quindi, l’aver acquisito gli annunci internet del dipendente-escort, anche solo per appurare i fatti – segnalati da una lettera giunta in Provincia – è stato ritenuto lesivo della privacy, ma non sufficiente per revocare il licenziamento il cui ricorso si basava sulla discriminazione sessuale per fatti che il dipendente non ha negato.

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