VERBANIA - 20-01-2025 -- Il suo avvocato, Paola Zanoia, ha depositato l’atto sabato. Chiede nuove indagini, indicando testimoni da sentire, anche per le condotte che hanno come oggetto la pubblica amministrazione. La richiesta di archiviazione con cui, il 20 novembre – ma le notifiche si sono perfezionate il 30 dicembre – l’ex procuratore di Verbania Olimpia Bossi domanda al gip di chiudere i fascicoli sul tentativo di cambiare la graduatoria per l’assunzione di un dirigente al comune di Verbania da parte del sindaco Silvia Marchionini e della sua vice Marinella Franzetti, riguarda anche (solo per Marchionini come indagata) altro.
Stalking è l’ipotesi di reato verso il primo cittadino. Era un procedimento separato, unito a ottobre 2024 al filone principale e alle simili accuse mosse, con specifica denuncia, pure dalla vincitrice del concorso, poi assunta e licenziatasi e che ha ipotizzato la violenza privata.
Gli atti persecutori sarebbero iniziati dopo il rifiuto della segretaria di accomodare in qualche modo l’esito del concorso, rifiutando di premere sulla commissione, di non procedere all’assunzione, di trovare altri modi per impedire alla vincitrice di assumere l’incarico. Nella denuncia sono circostanziati vari episodi, alcuni dei quali corredati dalle registrazioni di colloqui e telefonate, compresi tra marzo e novembre 2023. Tra questi la sottrazione di alcuni settori come l’avvocatura, la rottura della convenzione di segreteria con comuni minori del Vercellese e il tentativo di far arrivare a Verbania il segretario di Pieve Vergonte, ripetute contestazioni scritte, l’accusa di aver falsificato la firma elettronica del sindaco (altro procedimento penale), un esposto al Comitato unico di garanzia, ingiurie verbali, continue accuse scritte. Tutte situazioni che hanno portato Mollia, prima che venisse revocata, ad avere stati d’ansia e a patire psicologicamente la situazione al punto di ricorrere al medico e di assumere psicofarmaci.
Per la querelante è stalking, di un comportamento mobbizzante, con profili anche di diffamazione, violazione della privacy, lesioni personali, lesioni colpose, minaccia.
Al di fuori di queste situazioni personali, si chiede al gip anche di verificare se sussistano reati contro la pubblica amministrazione non ravvisati dal pm, quali tentata induzione indebita a dare o promettere utilità o tentata concussione. Non essendo parte offesa (lo è il Comune), la segretaria non può formalmente opporsi all’archiviazione, ciononostante rimarca una diversa interpretazione.
Nel ricorso si parla di “scarni atti di indagine” riguardo le condotte di stalking, successive ai fatti del concorso, di “totale ed insanabile inoperosità ed inerzia per cui alcuna iniziativa, esame, accertamento o qualsiasi altra forma di indagine è stato posto in essere”. “L’organo inquirente si è limitato ad un’opinabile valutazione (...) in totale spregio del diritto della persona offesa e della collettività, a veder perseguiti (o quanto meno approfonditi) i fatti di reato.
Dal punto di vista della Procura, non vi sarebbe stalking per una reciprocità. Nella richiesta di archiviazione Bossi scrive che non si può prescindere dalla “complessiva valutazione delle dinamiche sottese ai reciproci comportamenti”. In particolare “sono stati anche i suoi comportamenti successivi (quali ad esempio interviste a organi di stampa e televisivi, dichiarazioni sui social networks, registrazioni di conversazioni, prolungate assenze dal servizio) a contribuire a creare quel clima di reciproca diffidenza e conflittualità che ha determinato l’insanabile rottura del rapporto fiduciario da parte dell’Amministrazione. Ciò lo si sottolinea, ovviamente, non per contestare tali scelte, rientranti nella sua sfera di autodeterminazione, ma al solo scopo di evidenziare la non inquadrabilità dei fatti lamentati nella ben diversa ipotesi di atti persecutori, né tanto meno di violenza privata”.
Semplificando, si può dire che la denuncia non coglie nel segno perché chi l’ha fatta, e si considera vittima, in un certo senso ha provocato le reazioni della controparte.
“Circostanze non vere o mistificate – replica l’avvocato –: le dichiarazioni agli organi di stampa sono successive di oltre un semestre rispetto ai fatti denunciati; l’assenza dal servizio è stata motivata da grave stato di malattia proprio a causa delle condotte mobbizzanti”. Si contesta anche la violazione della norma del whistleblowing, per cui il dipendente che denuncia condotte illecite è protetto da ogni ritorsione.
Quanto a colei che aveva vinto il concorso e che, dopo un breve periodo e dopo aver denunciato d’essere stata discriminata e messa in condizione di andarsene, s’è licenziata, il pm rileva che si tratti tutt’al più di questioni di natura civilistica o giuslavoristica sulle mansioni da svolgere e il relativo stipendio.