VERBANIA - 16-09-2024 -- Ci ha messo undici anni ma, alla fine, ha avuto ragione. Anche se i soldi non sono materialmente sul suo conto, e la quantità al centesimo è ancora da stabilire, ha avuto esito positivo la battaglia legale che una donna residente a Fondotoce ha, suo malgrado, dovuto avviare nei confronti di Anas. Tutta colpa di un passo carraio negato, di un accesso alla sua proprietà che, di fatto, esisteva dal 1940 ma che l’ente stradale, attenendosi scrupolosamente alla legge, non voleva regolarizzare in quanto l’articolo 22 del codice della strada impone che, nelle strade extraurbane secondarie, la distanza tra un passo carraio e l’altro debba essere di 300 metri, derogabile a 100 metri.
Quel tratto viario ricade nella ss34 ed è collocato tra la stazione di Fondotoce e il ponte di Gravellona, fuori dal centro abitato. Dove un tempo c’erano solo prati, nei decenni sono sorti capannoni, attività industriali, artigianali e commerciali. Quella casa c’era già da prima e la proprietaria nel 2011 decise di ristrutturarla anche per insediarvi un’attività di B&B. Ottenne il permesso di costruire e iniziò i lavori. Quando l’architetto si accorse che, seppur presente, il passo carraio non era autorizzato, la invitò a presentare domanda. Lo fece nel 2013, l’inizio di un tira e molla passato più volte dai tribunali, tra Tar e Consiglio di Stato. Dapprima Anas ha negato la regolarizzazione poi, intimata a rivedere il provvedimento, non ha risposto nei tempi prescritti, avviando un secondo giudizio chiuso prima di iniziare perché, nel frattempo, aveva provveduto. In sospeso è rimasta la richiesta di risarcimento del danno da inerzia, che il Tar Piemonte ha negato ma che il Consiglio di Stato, in via definitiva, ha ora riconosciuto. Alla signora spetta un indennizzo per le cinque annualità, quelle tra il 2014 e il 2018, nelle quali non ha potuto svolgere l’attività di B4B e per le quali chiedeva 31.000 euro annui. In mancanza di documentazione contabile i giudici non hanno, tuttavia, potuto definire l’importo, ma hanno imposto ad Anas di avanzare un’offerta tenuto conto, per quelle annualità, del volume d’affari e del guadagno generato dall’attività turistica, con obbligo di rispondere entro 120 giorni dalla ricezione dei bilanci. L’ente stradale è stato anche condannato a risarcire 5.000 euro di spese legali.
Si andrà nel 2025, quattordici anni dopo la decisione di ristrutturare quella casa, undici dopo che Anas aveva negato per la prima volta la regolarizzazione del passo carraio.