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VERBANIA - 12-07-2024 -- La truffa è improcedibile perché la querela è tardiva, ma il falso rimane. Un altro parziale ribaltone chiude in via definitiva la vicenda penale dell’ex direttore dell’ufficio Unep di Verbania, Lorenzo Ferrulli. Nel 2018 i colleghi ufficiali giudiziari segnalarono irregolarità contabile riscontrate nella gestione del denaro per le notifiche degli atti a enti pubblici e soggetti privati gestite dall’imputato. L’indagine coordinata dal procuratore capo Olimpia Bossi e condotta dalla sezione di pg dei carabinieri portò a tre contestazioni: falso per l’alterazione del registro in cui non erano state annotate le notifiche, peculato per la distrazione di circa 20.000 euro, truffa ai danni dei colleghi per le somme a loro sottratte come corrispettivo (reddito da lavoro) per le notifiche effettuate.

Nel procedimento di primo grado, celebrato nel marzo del 2022 a Verbania con rito abbreviato, il funzionario Unep – nel frattempo trasferito ad altra sede – è stato condannato a 8 mesi per il solo falso, con l’assoluzione dalle più gravi accuse di peculato e di truffa (la richiesta di condanna era stata di quattro anni e mezzo). La Procura e l’imputato avevano ricorso e, a inizio anno, la Corte d’Appello di Torino ha riformato parzialmente la sentenza, confermando il falso, escludendo nuovamente il peculato ma accertando la truffa, con la pena rivista e stabilita in un anno.

L’altro ieri il ricorso dell’imputato è stato affrontato dalla quinta sezione della Cassazione. Esclusa definitivamente ogni ipotesi di peculato (la Procura generale non ha ritenuto di impugnare la seconda assoluzione), la discussione è stata sugli altri due capi di imputazione. Gli Ermellini hanno rilevato l’improcedibilità dell’accusa di truffa in quanto sarebbe stata denunciata dai colleghi – cinque su sei si sono costituiti parte civile – oltre i novanta giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, riducendo a otto mesi la pena complessiva e cancellando il risarcimento e le statuizioni civili.

Diventano definitivi gli otto mesi per falso, coperti dalla sospensione condizionale della pena.

 


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